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Statuto

Repertorio n.                                                 Atto Costitutivo e Statuto

Repubblica Di San Marino Nel Nome Di Dio. Amen

Essendo Capitani Reggenti le EE. LL. i Signori Alessandro Mancini e Grazia Zafferani. ————————————————————————

In questo giorno di ♣v  del mese di luglio dell’anno duemilaventi,

♣.07.2020/1719 d.F.R.

Avanti a me Dott.ssa Anna Maria Lonfernini Notaio pubblico sammarinese con studio a Dogana (R.S.M.) in Piazza M. Tini n. 12, previa rinuncia alla presenza dei testi fatta con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i Signori:

  • Pozzati Andrea, cittadino italiano, nato a Rimini (RN) il 29/06/1973 residente a Serravalle (RSM) in Via C. Cantù n. 139, Cod. I.S.S. 151613, identificato a mezzo carta di identità n. 100209200 rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino valida sino al 06/08/2023;
  • De Angeli Martina, cittadina italiana, nata Rimini (RN) il 23/06/1992, residente a Montescudo-Monte Colombo (RN) in Via Cà Gabriele n. 1, soggiornante a Serravalle (RSM) in Via C. Cantù n. 139, identificata a mezzo carta di identità n. CA01610DB rilasciata dal Comune di Montescudo-Monte Colombo valida sino al 23/06/2029;
  • Casadei Sara, cittadina ♣, nata a Verucchio (RN) il 30/08/1974, residente a Borgo Maggiore (RSM) in Via F. della Balda n. 10, Cod. I.S.S.♣, identificata a mezzo patente di guida n. 29440 rilasciata dall’Ufficio Registro Automezzi e Trasporti della Repubblica di San Marino valida sino al 30/08/2024;
  • Berti Marina, cittadina italiana, nata a Genova (GE) il 29/09/1968 residente a Borgo Maggiore (R.S.M.) in Via del Biribisso n. 10, cod. I.S.S. 163823, identificata a mezzo carta di identità n. 100214460 rilasciata dall’Ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino valida sino al 30/05/2024.

Detti Signori, maggiori di età, giuridicamente capaci, nel pieno possesso e godimento dei diritti civili, della cui identità personale io Notaio mi sono accertato, previa rinuncia dei testi fatta con il mio consenso,

Premesso

– che i richiedenti hanno intenzione di costituire una associazione senza scopo di lucro;

dopo avermi ciò premesso, che costituisce parte integrante sostanziale ed inscindibile del presente atto

mi richiedono di far risultare da atto pubblico quanto segue:

Art. 1) I sucostituiti dichiarano di costituire così come costituiscono una Associazione senza scopo di lucro denominata Associazione “NOI CI SIAMO SAN MARINO”.

Art. 2) L’Associazione ha sede presso la residenza del Presidente attualmente sita a Serravalle (RSM) in Via C. Cantù n. 139. L’Associazione ha facoltà di trasferire, nel rispetto delle norme vigenti, la sede  in altre località del territorio della Repubblica e di aprire succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, ed altre dipendenze sia nel territorio della Repubblica di San Marino che all’estero.

Art. 3) La durata della Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea degli Associati.

Art. 4)L’Associazione persegue le finalità di cui all’art. 2 dell’allegato Statuto.

Art. 5) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre 2020.

Art. 6) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri, che restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo, per la durata di anni tre, i Signori:

– Pozzati Andrea, sopra generalizzato, PRESIDENTE;

– Casadei Sara, sopra generalizzata, VICE-PRESIDENTE;

De Angeli Martina, sopra generalizzata, SEGRETARIO;

– Berti Marina, sopra generalizzata, TESORIERE.

I consiglieri firmano il presente verbale anche per accettazione carica sociale ed all’uopo dichiarano di non versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o decadenza ai sensi di Legge per l’assunzione di tale carica, riservandosi di depositare in sede di richiesta di iscrizione dell’Associazione nel Registro delle Associazioni, i certificati previsti dalla Legge.

Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà porre in essere tutte le modifiche ed integrazioni al presente atto costitutivo e all’allegato statuto, eventualmente richieste dalle competenti autorità al fine dell’ottenimento dell’iscrizione al Registro delle Associazioni.

Art. 7) L’Associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l’esatto adempimento delle norme previste dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto Sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura e sottoscrizione.

Art. 8) Con spese del presente atto e ad esso conseguenti a carico dell’Associazione che se le assume.

SOPRA

le quali cose io Notaio ho ricevuto il presente atto tutto dattiloscritto da persona di mia fiducia su questi fogli di carta resi legali di cui occupa pagine tre e sin qui della quarta, ho letto ai comparenti, che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio rogato in fede

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“NOI CI SIAMO SAN MARINO”

Art. 1) (Denominazione)

E’ costituita una Associazione, senza finalità di lucro, denominata NOI CI SIAMO SAN MARINO.

Art. 2) (Finalità)

L’Associazione “NOI CI SIAMO SAN MARINO” si propone lo scopo di consentire la crescita personale del giovane individuo dal punto di vista del benessere psicofisico, fisico, emozionale, mentale e spirituale, e si prefigge di:

a) realizzare iniziative di divulgazione, conoscenza e pratica nel campo della promozione della salute, intesa come stato di benessere fisico, psicologico e sociale, del benessere integrale della persona, di corretti stili di vita, del giusto rapporto con la natura, nonché dell’evoluzione spirituale e socio culturale per favorire la crescita della persona nella sua interezza e in generale della società;

b) promuovere corsi agli operatori in quelle discipline, percorsi, conoscenze che si fondano sulla cura psicofisica dell’utente;

c) organizzare conferenze, manifestazioni, corsi e seminari, sessioni individuali e di gruppo, congressi, convegni, viaggi e ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dei propri scopi;

d) offrire consulenze per seguire un percorso mirato verso la risoluzione del problema fisico e psicologico presso professionisti del settore richiesto dalle problematiche mostrate;

e) divulgare la propria attività, attraverso pubblicazione di materiale audiovisivo ed editoriale, nonché tramite internet;

f) lo studio, l’approfondimento, la promozione e lo sviluppo del benessere psico-fisico, sociale e spirituale in genere;

g) stipulare accordi e collaborare con altre associazioni aventi scopi affini o comuni, anche costituite fuori del territorio della Repubblica di San Marino.

Il tutto nel rispetto delle competenze riservate dalla legge agli appartenenti agli Ordini professionali.

Art. 3) (Sede)

L’ Associazione “NOI CI SIAMO SAN MARINO” ha la propria sede legale presso la residenza del Presidente.

Potrà aprire sedi operative nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 4) (Patrimonio sociale)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti in proprietà, con le necessarie autorizzazioni, da eventuali erogazioni, elargizioni, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, nonché dalle quote associative, dai proventi di qualsiasi natura derivante da attività svolta verso gli Associati e/o terzi per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.

I proventi e le entrate da qualsiasi fonte derivino potranno essere investiti in beni mobili e immobili, in sottoscrizioni di quote in enti, associazioni, società operanti in settori analoghi, o comunque utilizzati, al solo fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

Art. 5) (Associati)

Possono far parte della Associazione “NOI CI SIAMO SAN MARINO” le persone fisiche interessate alle finalità dell’Associazione, sia sammarinesi che non sammarinesi che ne facciano richiesta al Presidente dell’Associazione, e che provvedano al pagamento della quota annuale di associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione dei nuovi Associati.

Art. 6) (Diritti e doveri degli Associati ordinari ed onorari)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi.

Gli Associati sono obbligati a versare la quota annua associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Il primo pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell’Associazione entro 30 giorni dall’accettazione della domanda di ammissione e, successivamente, entro il mese di aprile di ogni anno solare.

La morosità di un Associato per due anni consecutivi potrà comportare la decadenza dalla sua qualità qualora venga deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) (Decadenza degli Associati)

Il Consiglio Direttivo può con giudizio motivato dichiarare decaduti quegli associati che siano inadempienti agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Associazione.

Art. 8) (Organi dell’Associazione)

Sono Organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l’Organo di Revisione, se nominato.

Art. 9) (L’Assemblea)

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro Soci; ogni Associato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/5 degli Associati oppure dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvare il Bilancio ed il Conto Consuntivo e preventivo annuale, nei termini di Legge.

Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, gli Associati onorari.

Art. 10) (Competenze dell’Assemblea)

L’Assemblea è competente in materia di:

a) discussione ed approvazione del bilancio, del conto economico preventivo e consuntivo;

b) indicazione delle linee direttive dell’attività dell’Associazione;

c) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se esistente;

d) modifica dello Statuto dell’Associazione;

e) nomina degli Associati onorari, da scegliersi tra quelle persone che hanno contribuito in maniera eminente al perseguimento degli scopi dell’Associazione;

f) deliberare la messa in liquidazione dell’Associazione e la nomina del Liquidatore;

g) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, ovvero sugli argomenti proposti a richiesta degli Associati, nonché sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori Contabili.

Art. 11) (Convocazione dell’Assemblea)

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio consuntivo e per la trattazione degli argomenti di sua competenza.

L’Assemblea deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione.

La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo entro mezz’ora dalla prima convocazione.

L’avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione deve essere inviato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare a mezzo raccomandata, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

Spetta al Presidente dell’Assemblea, con pieni poteri, dirigere e moderare la discussione. Il Presidente dell’Assemblea deve constatare la validità dell’Assemblea medesima controllando la regolarità della qualifica degli Associati presenti.

Art. 12) (Deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea in prima convocazione è valida soltanto con la presenza di tanti Associati che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

L’Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di impedimento è presieduta dal Vice-Presidente.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati ai quali dovranno conferire delega scritta. Ciascun Associato non potrà rappresentare più di due Associati.

Delle sedute dell’Assemblea deve essere redatto verbale sull’apposito Libro Verbali dal Segretario verbalizzante eletto di volta in volta dall’Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.

Art. 13) (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea tra gli Associati, è composto da due a cinque membri, ed è composto da:

a) il Presidente;

b) il Vice Presidente;

c) Il Segretario;

d) Il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche non sono remunerative.

Art. 14) (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione purché utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli riservati per legge e per Statuto all’assemblea, ed in particolare:

a) nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) attribuisce deleghe di competenza al Presidente ed ai singoli componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera sull’organizzazione e lo svolgimento dell’attività dell’Assoiciazionei;

d) approva degli accordi con altre associazioni;

e) delibera la richiesta di iscrizione degli Associati;

f) delibera su ogni altra questione attinente al funzionamento dell’associazione.

Art. 15) (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante telefax, e-mail, o con qualunque altro mezzo idoneo, che devono pervenire almeno 2 (due) giorni prima della riunione e contenere l’ordine del giorno.

Nell’ipotesi in cui si renda vacante un posto del Consiglio Direttivo, nel corso del mandato triennale, l’Assemblea provvederà alla sostituzione con colui che nella precedente elezione ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto o qualora mancante provvederà a nominare il sostituto.

Il membro sostituto rimane in carica per la rimanente durata di permanenza nella carica del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, escludendo dal quorum gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle sedute del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sull’apposito Libro Verbali dal Segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Art. 16) (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia in giudizio, sia di fronte a terzi ed agli Associati, ed ha il compito di tutelare l’applicazione delle norme statutarie. Il Presidente convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto.

Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice- Presidente.

In caso di dimissioni, o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza dell’Associazione il Vice-Presidente

Art. 17) (Il Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente è un membro del Consiglio Direttivo ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 18) (Il Segretario)

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha, tra l’altro, il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo, curare le pubblicazioni, mantenere i rapporti con gli Associati e di presentare al Consiglio Direttivo le proposte di nuove associazioni.

Art. 19) (Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di redigere il bilancio ed il rendiconto consuntivo e preventivo, di presentarli al Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, di provvedere alla tenuta della contabilità dell’Associazione, di effettuare i pagamenti e le riscossioni nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20) (Organo di revisione)

L’Associazione può nominare un Sindaco Unico o un Collegio di Revisori costituito da due membri, che possono eletti dalla Assemblea degli associati, per la durata di anni tre.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed in genere controllare la gestione dell’Associazione.

I Sindaci potranno partecipare facoltativamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art. 21) (Esercizio Finanziario)

Gli esercizi finanziari dell’Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e conseguentemente l’Associazione dovrà provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.

Art. 22) (Durata e Liquidazione)

L’Associazione è costituita sino al 31 dicembre 2050. L’Assemblea che ne deliberi lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione. I cespiti attivi che residueranno al netto di quelli passivi saranno destinati al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro di cui alla Legge n. 75/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23) (Legge Applicabile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino.